Statuto

Statuto Sociale

Associazione Esperti Degustatori di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (AED ABTM)
 
Articolo 1:Denominazione e durata
 
1.       E’ costituita un'Associazione culturale denominata “Associazione Esperti Degustatori di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena”. L'Associazione è volontaria, apolitica e non ha scopo di lucro.
 
2.       La durata dell'Associazione e’ illimitata; l’Associazione potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.
 
Articolo 2: Sede
 
L'Associazione ha sede in Modena, Via Riccoboni 31, presso lo Studio del Dott. Ettore Bigi. Potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque sia in Italia che all'estero.
 
Articolo 3: Scopo
 
1.L'Associazione ha per finalità lo sviluppo, la tutela, la promozione e la diffusione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e dell’attività di assaggio dell’ABTM con particolare riferimento a quella svolta dagli  Esperti Degustatori, al fine di adempiere quanto previsto dalla normativa per la filiera produttiva dell’ABTM relativamente all’analisi sensoriale.
 
Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione può porre in essere ogni azione opportuna, o utile, così come ad esempio:
 
·       assistere e guidare i propri soci per il miglioramento della propria professionalità e qualifica;
 
·       promuovere studi e ricerche, organizzare corsi e serate di assaggio, incontri e convegni volti a valorizzare e perfezionare la professionalità nell’assaggio e la qualifica di Assaggiatore e di Esperto Degustatore di ABTM;
 
·       organizzare ogni opportuna iniziativa atta a promuovere, divulgare e tutelare la qualifica di assaggiatore e di Esperto Degustatore di ABTM e di appartenente all’Associazione anche in collegamento e con il patrocinio di terze parti, Enti Pubblici e Privati;
 
·       distinguere e garantire la qualifica di Esperto Degustatore di ABTM e/o di semplice appartenente all’Associazione anche mediante l’adozione di speciali marchi e contrassegni eventualmente depositati a norma di legge;
 
·       vigilare sull’uso dei marchi e contrassegni associativi al fine di evitare abusi ed irregolarità a danno dei diritti ed interessi dell’Associazione, degli associati e dei consumatori;
 
·       promuovere, coordinare e tutelare l’attività professionale dell’Associazione e dei propri Associati nei confronti di terze parti, altri operatori ed enti coinvolti nella filiera produttiva dell’ABTM;
 
·       curare i rapporti con l’Ente, incaricato per la certificazione e il controllo dell’ABTM, per la creazione e tenuta di un Albo Nazionale di Esperti Degustatori di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e per tutto quanto riguarda l’analisi sensoriale dell’ABTM prevista dalla normativa.
 
·       organizzare e conferire borse di studio a ricercatori che abbiamo acquisito od intendano acquisire particolari conoscenze nello studio delle tecniche degustazione dell’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena;
 
·       realizzare, anche mediante l’affidamento a terzi, di servizi informativi multimediali sull’Associazione, la sua attività e su quella dei suoi associati.
 
Articolo 4: Soci ordinari e condizioni – Soci onorari
 
Possono aderire e far parte all'Associazione  le persone fisiche maggiorenni, dotate di irreprensibile condotta morale e civile, che in possesso dei requisiti di cui infra, ne condividano gli scopi istituzionali e ne facciano richiesta. Possono inoltre far parte dell’Associazione le Persone Giuridiche, le Associazioni e ogni altro Ente Pubblico o Privato. E’ espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti che ne derivano se non quanto previsto di seguito o nel regolamento.
 
Condizione necessaria per ottenere la qualifica di socio è di manifestare interesse all’attività dell’Associaizone ed al raggiungimento dei suoi scopi; tra i Soci figurano le categorie dei Soci fondatori, che sono coloro che hanno firmato l’atto costitutivo dell’Associazione e la categoria degli Esperti Degustatori di ABTM che sono coloro che sono iscritti all’Albo/elenco degli Esperti Degustatori di ABTM tenuto dalla CCIAA di Modena o da altro ente preposto.
 
Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in modo motivato, da parte del Consiglio Direttivo, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda; contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all'Assemblea generale.
 
Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa di prima iscrizione e della quota associativa annuale previste dal Consiglio Direttivo. La quota di prima iscrizione non può, essere trasferita a terzi o rivalutata. Il regolamento può prevedere ulteriori eventuali condizioni e limiti ed eventualmente istituire altre diverse categorie di soci.
 
Presso la sede dell’Associazione è depositato l’Albo dei Soci che può essere consultato da ciascuno di essi ed è conservato a cura del Presidente. Non è ammesso il rilascio di copie o estratti dell’albo.
 
 
 
Sono soci onorari coloro che, persone fisiche, giuridiche, enti pubblici o privati e associazioni, per opere compiute, pubblicazioni, autorità della carica rivestita abbiano reso eccezionale contributo alla causa della diffusione e conoscenza della figura e professionalità dell’Associazione Esperti Degustatori di ABTM.
 
I soci onorari vengono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati, anche per sola acclamazione, dall’Assemblea ordinaria dei soci.
 
I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale poiché la qualifica di “onorario” non comporta l’iscrizione a socio ordinario.
 
Articolo 5: Diritti dei soci
 
Tutti i soci, in regola con il versamento delle quote associative previste, godono del diritto di partecipazione alle assemblee sociali. La qualifica di socio attribuisce il diritto a partecipare alla iniziative indette dal Consiglio direttivo ed a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
 
Articolo 6: Decadenza dei soci
 
  1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 
§       dimissione volontaria;
 
§       morosità protrattasi oltre il termine fissato quale scadenza del versamento richiesto delle quote dovute; la morosità è ratificata dal Consiglio Direttivo;
 
§       radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 
  2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria.
 
Articolo 7: Organi
 
  1. Gli organi sociali sono:
 
§       L'Assemblea generale dei soci;
 
§       Il Consiglio Direttivo;
 
§       Il Presidente;
 
§       Il Revisore;
 
§       Il Collegio dei Probi Viri.
 
Articolo 8: Assemblea
 
1.       L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
 
2.       Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, la nomina dei membri del Consiglio, determinare sulla necessità della nomina del Revisore, ed eventualmente eleggerlo, e del Collegio dei Probi Viri, ed eventualmente eleggerli, nonché su tutti gli argomenti attinenti la vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
 
3.       La convocazione dell'Assemblea ordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno un terzo degli soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali; quella dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta da almeno la metà dei soci in regola con i pagamenti.
 
4.       La convocazione sia dell’assemblea ordinaria che di quella straordinaria su richiesta dei soci, come sopra indicato, è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.
 
5.       L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o comunque in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
 
6.       La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà mediante comunicazione, contenente il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e gli argomenti all’ordine del giorno; dovrà essere trasmessa agli associati a mezzo posta prioritaria, elettronica o fax almeno otto giorni prima della riunione.
 
7.       L'Assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.
 
8.       L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.
 
9.       Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero degli soci intervenuti e delibera sia in sede ordinaria che straordinaria con il voto della maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto.
 
10.   Le assemblee sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.
 
11.   L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
 
12.   II Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
 
13.   Di ogni assemblea si dovrà redigere apposite verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia del verbale deve essere messa a disposizione di tutti gli associati a cura del Consiglio Direttivo presso la sede sociale dove gli associati, che ne facciano richiesta, ne potranno prendere visione.
 
Articolo 9: Assemblea straordinaria
 
1.       L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata spedita al soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
 
2.       L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.
 
3.       L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
 
Articolo 10: Consiglio Direttivo
 
1.       II Consiglio Direttivo viene eletto dall’assemblea ordinaria ed è composto da un numero dispari di membri stabilito dall'assemblea che procede alla nomina, fino ad un massimo di undici membri. 
Possono essere eletti nel Consiglio Direttivo solo i soci in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. II Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario con funzioni di tesoriere.
 
2.       Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri necessari per il conseguimento degli scopi dell’Associazione nonché per la sua direzione e amministrazioni ordinaria e straordinaria se non espressamente riservato all’assemblea
 
3.       In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:
 
·  deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 
·  redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 
·  fissare le date delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
 
·  redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 
·  adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 
·  attuare le finalità previste dallo statuto, dal regolamento e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
 
·  concordare con gli enti preposti i criteri di redazione e detenzione dell’Albo degli Esperti Degustatori di ABTM fissandone le caratteristiche ed i requisiti di appartenenza e permanenza degli iscritti, in osservanza con le disposizioni di legge.
 
4.       Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure qualora ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri per iscritto al Presidente stesso.
 
5.       Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
 
6.       Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
 
7.       Le deliberazioni del Consiglio, debbono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
 
8.       Nel caso in cui per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla surroga di quelli cessatiI consiglieri così nominati dovranno essere confermati nella carica o sostituiti nel corso della prima assemblea utile successiva la surrogazione.
 
9.       Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti; in tal caso dovrà essere convocata l’assemblea dei soci per il rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
 
Articolo 11: Il Presidente
 
  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere rieletto.
 
  2. Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
 
  3. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.
 
Articolo 12: Il Revisore
 
1.       Qualora l’assemblea lo ritenesse opportuno può essere eletto Il Revisore  che dura in carica tre anni, è rieleggibile ed il suo mandato scade con l’assemblea convocata per la discussione del bilancio relativo il terzo esercizio successivo la nomina.
 
2.       Il Revisore, che dovrà possedere requisiti di buona conoscenza contabile ed amministrativa, verificherà la correttezza della gestione, avendo libero accesso a tutta la documentazione dell’Associazione, relazionerà l’assemblea dei soci sulle verifiche trimestralmente esperite in corso d’anno, sulla amministrazione dell’Associazione e sul bilancio annuale.
 
Articolo 13: Collegio dei Probi Viri
 
1.       Qualora occorresse o lo si ritenesse opportuno l’Assemblea eleggerà il Collegio dei Probi Viri che si i compone di tre membri scelti da un elenco di cinque candidati proposti, tra non soci, dal Consiglio Direttivo.
 
2.       Il collegio dura in carica al massimo un triennio e, nel corso della loro prima riunione eleggono tra loro il Presidente del Collegio.
 
3.       Il Collegio ha il potere di intervenire sia spontaneamente che su segnalazioni di un associato o del Consiglio Direttivo, per quanto attiene al comportamento dei soci in relazione agli art. 7, 8 e 9 del presente statuto e avrà competenza anche in materia di proprie spese ed onorari. Essi giudicheranno secondo equità e il loro verdetto sarà inappellabile.
 
Articolo 14: Patrimonio
 
1.       I mezzi finanziari sono costituiti
 
·  dalle quote di prima iscrizione il cui ammontare è periodicamente aggiornato dal Consiglio Direttivo in funzione degli investimenti e dello sviluppo dell’Associazione;
 
·  dalle quote associative annuali determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
 
·  dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
 
·  dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni;
 
2.       Possono essere previste specifiche contribuzioni straordinarie e/o temporanee, a carico dei soci, deliberate dall’assemblea.
 
3.       Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
 
4.       In caso di recesso, o esclusione, la quota di prima iscrizione del socio receduto, o escluso, si accresce al patrimonio dell’Associazione.
 
5.       La quota associativa annuale viene fissata anno per anno dal Consiglio Direttivo  da versarsi  su richiesta del Segretario Tesoriere incaricato dal Consiglio Direttivo
 
Articolo 15. Il bilancio
 
1.       L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2001. Per ogni esercizio è predisposto a cura del Consiglio Direttivo un bilancio annuale, corredato da Nota Integrativa illustrativa ed accompagnato dalla relazione del Revisore.
 
2.       Entro il 31 maggio  di ogni anno, il Consiglio Direttivo convoca l’Assemblea dei soci cui sottoporre il bilancio consuntivo.
 
3.       Il bilancio deve essere redatto con chiarezza secondo i principi contabili di legge e di comune accettazione, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
 
4.       Copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta.
 
Articolo 16: Scioglimento
 
1.       Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci, convocata in seduta straordinaria e deve essere approvata con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti con diritto di voto ed almeno la maggioranza dei soci fondatori presenti in assemblea.
 
2.       L'Assemblea che delibera lo scioglimento deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuali.
 
3.       In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della L. 662/96.
 
Articolo 17: Clausola Compromissoria
 
Gli Associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con la Società e/o fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale e si impegnano a sottoporre le eventuali controversie, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Collegio dei Probiviri secondo le modalità previste.
 
Articolo 18: Norma di rinvio
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed al regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.